Art. 1.
(Definizione).

      1. Ai sensi della presente legge, per ricercatore si intende la figura professionale dell'esperto il cui lavoro è finalizzato alla acquisizione di conoscenze, allo studio di processi e sistemi, alla ideazione di prodotti nonché alla gestione di progetti orientati a realizzare i medesimi obiettivi. Il personale di cui al primo periodo non è normalmente impegnato nell'ordinario ciclo produttivo o nell'ordinaria amministrazione.
      2. Il prestatore di lavoro cui è attribuita nelle aziende e negli enti o amministrazioni pubbliche la qualifica di ricercatore, in assenza di specifiche disposizioni di legge, è collocato nella categoria dei quadri, ai sensi dell'articolo 2095 del codice civile e della legge 13 maggio 1985, n. 190, e successive modificazioni.
      3. È istituita, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, la figura del ricercatore europeo.